
Dotazioni e obblighi Cassetta di Primo Soccorso D.M. 388/2003
Il D.M. 388/03 classifica le aziende in tre categorie in base a specifici parametri: tipologia dell'attività svolta, numero di dipendenti assunti, fattori di rischio collegati alle mansioni lavorative dei dipendenti.
Il D.M. 388/03 prescrive anche che, nelle aziende o unità produttive appartenenti al gruppo A e B, il datore di lavoro garantisca la dotazione della cassetta di pronto soccorso (allegato 1). Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire la dotazione del pacchetto di medicazione (allegato 2).
Allegato 1 – Contenuto della cassetta di pronto soccorso
- Visiera paraschizzi
- Soluzione cutanea di iodopovidone 10% da 1 litro (2 flaconi)
- Soluzione fisiologica (NaCl 0,9%) da 500 ml (3 flaconi)
- Compresse di garza sterile in buste singole (10 pezzi da 10x10 cm, 2 pezzi da 18x40 cm)
- Teli sterili monouso (2 pezzi)
- Pinzette da medicazione sterili monouso
- Confezione di cotone idrofilo
- Confezioni di cerotti assortiti (2 pezzi)
- Rotoli di cerotto cm 2,5 (2 pezzi)
- Forbici con punta arrotondata
- Lacci emostatici
- Ghiaccio istantaneo monouso (2 pezzi)
- Sacchetti per rifiuti sanitari (2 pezzi)
- Termometro clinico digitale
- Apparecchio per misurare la pressione arteriosa
- Istruzioni sul primo soccorso
È la dotazione più completa, pensata per ambienti con più lavoratori o attività a rischio medio/alto.
Allegato 2 – Contenuto del pacchetto di medicazione
- Guanti sterili monouso (2 paia)
- Soluzione cutanea di iodopovidone 10% da 125 ml (1 flacone)
- Soluzione fisiologica (NaCl 0,9%) da 250 ml (1 flacone)
- Compresse di garza sterile in buste singole (3 pezzi da 10x10 cm, 1 pezzo da 18x40 cm)
- Telo sterile monouso
- Pinzette da medicazione sterili monouso
- Confezione di cotone idrofilo
- Confezione di cerotti assortiti
- Rotolo di cerotto cm 2,5
- Forbici con punta arrotondata
- Ghiaccio istantaneo monouso
- Sacchetto monouso per rifiuti sanitari
- Istruzioni sul primo soccorso
È una dotazione essenziale, adeguata a realtà più piccole e con minore esposizione al rischio.
Il datore di lavoro ha l’obbligo non solo di dotare l’azienda della cassetta di Pronto Soccorso o del pacchetto di medicazione previsto dalla normativa, ma anche di garantirne la corretta conservazione, manutenzione e reintegro.
1. Conservazione
- La cassetta deve essere custodita in luogo idoneo, facilmente accessibile e chiaramente segnalato.
- Tutti i materiali devono essere conservati in condizioni igieniche ottimali e protetti da polvere, umidità e calore eccessivo, per mantenerne l’integrità.
2. Controllo periodico
- La normativa stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza e il controllo periodico della cassetta.
- I controlli servono a verificare che i presidi siano presenti, in buono stato e non scaduti.
- È buona prassi affidare il controllo agli addetti al primo soccorso, che vanno appositamente formati.
3. Ripristino del contenuto
- Ogni volta che si utilizza un presidio (ad esempio garze, disinfettanti, cerotti, ghiaccio istantaneo), il materiale deve essere immediatamente reintegrato.
- Devono essere sostituiti anche i presidi scaduti (in particolare soluzioni disinfettanti e fisiologiche).
4. Responsabilità e gestione
- La responsabilità di mantenere la cassetta in ordine è in capo al datore di lavoro, che può delegare gli addetti al primo soccorso.
- Gli addetti incaricati devono:
- controllare periodicamente lo stato della cassetta,
- segnalare eventuali carenze,
- provvedere al reintegro immediato.
5. Informazione ai lavoratori
- Tutti i lavoratori devono essere informati su dove si trova la cassetta e su chi sono gli addetti al primo soccorso.
- La posizione della cassetta deve essere segnalata con cartellonistica conforme alle norme europee (UNI EN ISO 7010).
L’ art. 2, comma 5 del D.M. 388/2003, che recita:
“Il contenuto della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione di cui agli allegati 1 e 2 deve essere integrato sulla base dei rischi specifici presenti nell’azienda o unità produttiva.”
Questo significa che la dotazione minima indicata negli allegati non è sempre sufficiente. Il datore di lavoro deve valutare i rischi aziendali (secondo quanto previsto anche dal D.Lgs. 81/08) e aggiungere materiali specifici quando necessario.